23 settembre 2021

POLIZZA RCT: COSA RISCHIA IL FABBRO DELL’INCENDIO DEL PALAZZO DI TORINO?

Recentemente sono accaduti due eventi in pochissimi giorni e vale a dire:

che hanno sicuramente colpito l’opinione pubblica sia per le immagini messe in onda dai media, sia per le testimonianze di chi ha subito i danni che di colpo si è trovato senza casa chissà per quanto. Magari anche per sempre!!!!!!!!!!!!!!

È inutile dirlo sono eventi che scioccano, ma soprattutto tutte le volte che accadono il primo pensiero di ognuno di noi è quello “speriamo che non capiti anche me…”.

Considerazione che rispetto alla mera ed arida statistica ci sta tutta, pur tuttavia, in questi casi, è doveroso per il team di “Sinistroaiuto“ fare un approfondimento da mettere a disposizione di tutti coloro che a vario titolo si possono trovare ad operare in situazioni simili.

Nel caso dell’incendio del palazzo di Torino il primo pensiero va al fabbro che stava installando la cassaforte e che nella sua vita lavorativa chissà quante altre volte ha ripetuto la medesima azione senza che nulla accadesse. Così come il pensiero va a tutti quegli artigiani che tutti i giorni vanno a prestare la loro opera presso un cliente. Analizzata la problematica da questa visuale, forse, la statistica cambia e quanto è accaduto al fabbro di Torino potrebbe capitare a chissà quanti suoi colleghi tutti i giorni. Forse le conseguenze dannose non sempre sono/saranno così devastanti, pur tuttavia qualche danno lo provocano ugualmente e colui che è individuato essere il responsabile in qualche modo dovrà indennizzare, ovviamente meglio se è assicurato.

 

Polizza Rct e lavori presso terzi

Bene o male tutti coloro che iniziano un’attività di intermediazione assicurativa, una delle prime nozioni che gli/le viene insegnata parlando della polizza RCT delle attività in genere, è quella di accertarsi se l’attività viene svolta presso terzi.

Domanda: per quale motivo?

Risposta: semplice perché tutte le attività presso terzi sono più pericolose, quindi la polizza costa di più che non una semplice polizza che non preveda l’attività presso terzi.

In buona sostanza, siamo di fronte al caso tipico di “aggravamento di rischio“. Peccato però che, con altrettanta diligenza, non viene spiegato che, benchè l’attività presso terzi sia descritta nell’oggetto del rischio della polizza, per quest’ultima non valgono i massimali base di polizza. Per intenderci non valgono quei massimali che normalmente si trovano nella prima pagina di polizza che sono sempre dell’ordine dei milioni di €.

Domanda: ma quindi quali sono i massimali dell’attività presso terzi?

Risposta: ogni testo di polizza è una storia a sé, diciamo che la maggioranza delle polizze RCT ha delle clausole specifiche che sottolimitano in misura diversa i massimali per i danni a cose di terzi durante l’esecuzione dei lavori presso terzi.

Domanda: ma quindi il fabbro che mentre stava installando una cassaforte nell’attico del palazzo di Torino a causa di una scintilla lo ha quasi completamente danneggiato, sbaglia se come massimale guarda il massimale RCT che normalmente è qualche milione di €?

Risposta: non conosciamo la polizza di questo artigiano, ma fatte 100 le polizze RCT del mercato assicurativo italiano, 99 di queste hanno un sottolimite specifico per lavoro presso terzi che è sempre molto più basso di quello base da milioni di €.

Quindi, diciamo che con buona approssimazione il fabbro di Torino si sta sbagliando a pensare di avere un massimale di milioni di € pensando che anche per il lavoro presso terzi valgono i massimali della prima pagina di polizza. Precisiamo per inciso che ci auguriamo vivamente che invece la polizza del fabbro rientri in quel remotissimo 1% (forse anche meno) che invece ha un massimale di milioni di €.

Per ragioni pratiche, dovendo però trattare un “caso di scuola“ approfondiremo la casistica più diffusa.

Domanda: ma quindi, ipotizzato questo scenario, tutti i proprietari delle case che si sono danneggiate per l’incendio chiederanno i danni all’artigiano?

Risposta: se esiste o una polizza del condominio, come sembra, oppure polizza singola sull’abitazione saranno queste polizze ad indennizzare i danni, quindi a breve non dovrebbero esserci richieste danni da parte dei proprietari delle case.

Domanda: ahhhh ma allora l’artigiano può dormire “sonni tranquilli”?

Risposta: almeno finchè le varie polizze di “garanzia diretta“ non hanno pagato, direi ………….. assolutamente di sì. Una volta che i danni sono stati indennizzati da queste polizze, esiste la possibilità che gli assicuratori della garanzia diretta possano fare rivalsa verso il responsabile quindi verso l’artigiano.

Domanda: ma se si giungesse alla situazione poc’anzi citata l’artigiano dovrebbe iniziare a preoccuparsi?

Risposta: un pochettino sì, sempre che la sua polizza RCT, per sua grandissima fortuna, rientri nell’ipotizzato 1% di polizze ben fatte.

Polizze casa- polizza del condominio: casi di sottoassicurazione e casi di parziale scopertura 

Domanda: ma cosa succede, seppur in presenza delle polizze delle case e/o della polizza del condominio, queste dovessero essere parzialmente viziate da casi di sottoassicurazione piuttosto che di parziale scopertura del rischio?

Risposta: semplice, coloro che hanno subito il danno per colpa dell’artigiano possono agire contro costui per vedersi riconoscere la parte di danno non indennizzata.

In buona sostanza, comunque la si metta, il povero artigiano è piuttosto messo male, quindi l’augurio forte è che la sua polizza abbia massimali molto elevati per i lavori presso terzi, oppure ancora che forse è anche più probabile che la polizza del condominio e/o eventuali polizze singole prevedano la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’artigiano.

Il caso dell’incendio del palazzo di Torino è veramente un “caso scuola“ sul quale dovrebbero riflettere tutti coloro che svolgono attività presso terzi affinchè valutino la correttezza e la congruità della copertura del rischio per i danni a terzi. Perché è vero che danni come quelli di Torino non sono così frequenti, per fortuna, ma danni di entità inferiore, ma che in ogni caso possono “fare male“ all’artigiano di turno è molto frequente che possano accadere.

Per il caso dell’incendio del palazzo di Torino volutamente non si è trattato il danno da interruzione di attività di terzi per non rendere troppo complicata la lettura della news, però non è assolutamente da dimenticare, soprattutto da parte di coloro che svolgono la loro attività presso importanti aziende produttive.

Domanda: avete mai immaginato un danno durante l’esecuzione di lavori presso terzi, per esempio presso un’attività che lavora h 24 per 365 giorni all’anno, di quali entità potrebbero essere i danni da interruzione di attività che ne conseguono?

Risposta: se lo avete immaginato e la situazione descritta vi riguarda è auspicabile che abbiate già provveduto ad adeguare la vostra polizza. Se invece lo avete immaginato e, comunque, la situazione descritta vi riguarda ma non avete fatto ancora nulla, ci auguriamo che nel leggere questa nostra news vi provvediate.

Per rendere l’idea di quanto abbiamo, poc’anzi scritto, di seguito raccontiamo un caso che ci è capitato recentemente.

 

Polizza RCT e lavori presso terzi – danni da interruzione di attività produttiva di terzi: un caso reale

LUOGO DI ACCADIMENTO: provincia di Milano;

ATTIVITÀ DEL NOSTRO CLIENTE:  manutenzione ed assistenza su carriponte;

LAVORO PRESSO TERZI DA SVOLGERE DA PARTE DELL’ASSICURATO: manutenzione periodica a carriponte con relativa sostituzione di pezzi;

ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE DELL’ASSICURATO: produzione di carta;

COSA È ACCADUTO: nel collaudare il lavoro svolto, inavvertitamente è stato azionato un carroponte che non doveva essere collaudato che con il gancio penzolante ha danneggiato varie parti di una macchina rotativa per la produzione della carta che lavora 24 h al giorno per 365 giorni all’anno, provocandone un fermo non programmato di una sola ora, con tutte le conseguenze del caso.

ENTITÀ DEL DANNO:  circa € 26.000,00 di cui circa € 12.000,00 per danni da interruzione di attività corrispondenti ad un’ora di fermo del macchinario per la produzione della carta.

INDENNIZZO LIQUIDATO: pari a € 21.000,00 dedotta la franchigia e ridotti parzialmente i danni da interruzione di attività in quanto il danneggiato non è riuscito a dimostrare l’indennizzabilità di alcuni costi generali di gruppo ad esso imputati. Trattasi infatti di stabilimento appartenente ad un grosso gruppo internazionale.

RIFLESSIONI CHE EMERGONO DA QUESTO CASE HISTORY:

Domanda: ma se per un’ora di fermo sono stati richiesti € 12.000,00 quanto sarebbe stato richiesto se il fermo fosse stato di qualche giorno?

Risposta: in questi casi non sempre si tratta di fare una banale moltiplicazione perché più sono i giorni di fermo e più sono i nuovi costi che si aggiungono. In ogni caso anche solo una settimana di fermo e già si sta parlando di milioni di €;

Domanda: eh vabbè ma se anche fosse si può stare tranquilli immaginando che questo tipo di danni rientrano nel massimale base di polizza di milioni di €?

Risposta: purtroppo non è assolutamente così perché anche i danni da interruzione di attività di terzi come per i danni provocati nello svolgimento dell’attività presso terzi l’attività la maggioranza delle polizze RCT presenti sul mercato assicurativo italiano hanno dei sottolimiti specifici che sono decisamente inferiori ai massimali di polizza.

Quindi, sei un artigiano che svolge attività presso terzi e magari i tuoi clienti svolgono attività produttive che se fermate possono comportare degli indennizzi importanti? Oppure sei un normalissimo artigiano che svolge attività presso terzi come quello che ha provocato l’incendio dei condomini di Torino?

In entrambi i casi il suggerimento forte è quello di andarti a riguardare la tua polizza RCT.

Se pensi che in questa attività possiamo esserti di aiuto ti ricordiamo che contattarci è molto semplice, è sufficiente accedere al nostro sito www.sinistroaiuto.it e ci potrai scrivere in chat.

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