25 June 2021

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI : PERCHE' E' IMPORTANTE ANCHE PER LE AZIENDE

Sei un imprenditore ed a copertura della tua responsabilità civile aziendale hai sottoscritto una polizza responsabilità civile verso terzi per la tua attività. Ti è stato spiegato che la polizza non copre esattamente quello che il codice civile prevede in termini di tua responsabilità?

Ma quindi se la polizza non copre esattamente quello che il codice civile prevede, è giusto che quando hai un sinistro di responsabilità civile verso terzi tu ti debba limitare a denunciarlo, certo del fatto che il tuo assicuratore curerà in toto il tuo interesse?

No, non è giusto proprio perché la polizza è a tutti gli effetti un contratto dove le parti siete tu e il tuo assicuratore e non anche il terzo danneggiato che nei tuoi confronti, quindi, potrà agire in base al codice civile e mai potrai opporgli le carenze della tua polizza rispetto ai fatti accaduti.

Polizza responsabilità civile e codice civile: differenze principali

La principale differenza che già crea una grande linea di demarcazione tra una polizza di responsabilità civile e la responsabilità civile richiamata dal codice civile la possiamo trovare già in quello che è l’oggetto dell’assicurazione della polizza dove nessuna polizza si limita a scrivere:

 il rischio coperto dalla polizza è in base a quanto previsto dal codice civile

Vengono utilizzate altre formule.

Dopodichè tutte le polizze, chi più chi meno:

  • hanno degli scoperti e delle franchigie;
  • hanno dei sottomassimali che limitano determinate coperture assicurative. Infatti è importante ricordarsi che le polizze di responsabilità civile verso terzi hanno i massimali principali di polizza che normalmente sono di milioni di € e che riguardano per lo più i casi che capitano meno di frequente ed hanno invece dei sottomassimali, normalmente di molto inferiori ai massimali principali di polizza che riguardano invece i casi più frequenti;
  • hanno, soprattutto delle esclusioni;
  • qualche volta potrebbero anche capitare delle totali o parziali scoperture assicurative causa l’inesattezza del rischio descritto in polizza;

Gestione sinistro assicurativo di responsabilità civile

Analizzando i precedenti punti proviamo ad immaginare cosa potrebbe accadere nella realtà:

Caso 1) sinistro indennizzabile a termini di polizza ma rientrante in franchigia:

Come detto la prassi è che ci si limita a denunciare l’accaduto al proprio assicuratore certi di aver concluso quanto ci compete per questo sinistro, salvo, poi, ricevere trascorso un po’ di tempo, una comunicazione dalla propria compagnia di assicurazione che ci fa’ presente che il sinistro rientra in franchigia, pertanto non si procede ad indennizzo alcuno.

A quel punto all’imprenditore assicurato non resta che contattare il danneggiato per pagare il danno di tasca propria con tutte le problematiche conseguenti prima su tutte che se vuole agire in modo corretto, come minimo dal danneggiato, a fronte del pagamento, si deve far rilasciare una quietanza liberatoria.

Ma la quietanza liberatoria chi la prepara all’imprenditore assicurato?

Normalmente il legale di fiducia alla quale sarà da pagare un minimo per la consulenza.

Ma a questo punto non converrebbe all’imprenditore assicurato monitorare lo svolgimento della pratica di sinistro presso il suo assicuratore fino al momento della liquidazione?

Certamente sì ed in questo caso l’imprenditore assicurato, nonostante il danno sia in franchigia deve fare pressione presso il proprio di indennizzare comunque il terzo danneggiato salvo, poi, essere lui a rimborsare al proprio assicuratore la franchigia.

Caso 2) sinistro indennizzabile a termini di polizza ma il danno al terzo danneggiato che è stato accertato è superiore al sottomassimale di polizza

Sì, può capitare anche questo caso, che il sottomassimale che la polizza prevede per il danno accaduto sia inferiore al danno da indennizzare. Quindi anche in questo caso se la prassi è che ci si limita a denunciare l’accaduto al proprio assicuratore certi di aver concluso quanto ci compete per questo sinistro, salvo, poi, ricevere trascorso un po’ di tempo, una comunicazione dalla propria compagnia di assicurazione che ci fa’ presente che poiché il danno accertato oltrepassa il sottomassimale attende indicazioni sul da farsi.

A questo punto per l’imprenditore assicurato ripercorrere quanto è già stato svolto dal proprio assicuratore per questo sinistro non ha più senso negli resta che:

  1. farsi liquidare il sottomassimale e procedere ad integrare di tasca propria;
  2. far liquidare il danneggiato salvo poi integrare di tasca propria la differenza. In entrambi i casi l’imprenditore assicurato è opportuno che si faccia rilasciare quietanza liberatoria con tutte le problematiche già evidenziate.

Caso 3) sinistro non indennizzabile a termini di polizza perché il fatto accaduto rientra tra quanto previsto dalle esclusioni di polizza

Quindi anche in questo caso se la prassi è che ci si limita a denunciare l’accaduto al proprio assicuratore certi di aver concluso quanto ci compete per questo sinistro, salvo, poi, ricevere trascorso un po’ di tempo, una comunicazione dalla propria compagnia di assicurazione che ci fà presente che il danno provocato a ….. ( tizio – caio ) non è indennizzabile perché escluso dalle condizioni di polizza di responsabilità civile.

Questo è uno dei casi veramente più delicati perché:

  1. l’imprenditore assicurato devo iniziare da zero il lavoro svolto dal proprio assicuratore compresa la quantificazione del danno;
  2. è molto probabile che sia trascorso molto tempo ed il terzo danneggiato nel frattempo si è parecchio spazientito e sta minacciando azioni legali, piuttosto che richiedere maggior danni per disagi vari, ecc..
  3. spesso l’interpretazione della compagnia per eccepire la mancanza dell’operatività della polizza perché rientrante nell’esclusione nascono da errate valutazioni.

Caso 4) sinistro non indennizzabile a termini di polizza in tutto in parte perché il fatto accaduto non rientra in tutto o in parte nel rischio descritto in polizza

Quindi anche in questo caso se la prassi è che ci si limita a denunciare l’accaduto al proprio assicuratore certi di aver concluso quanto ci compete per questo sinistro, salvo, poi, ricevere trascorso un po’ di tempo, una comunicazione dalla propria compagnia di assicurazione che ci fa’ presente che il danno provocato a... (tizio – caio) non è in parte o del tutto non indennizzabile perché il fatto accaduto non rientra in tutto o in parte nel rischio descritto in polizza.

Questo è un altro caso veramente delicato perché:

  1. l’imprenditore assicurato devo iniziare da zero il lavoro svolto dal proprio assicuratore compresa la quantificazione del danno nel caso in cui il fatto accaduto non rientra nella descrizione del rischio;
  2. in contemporanea deve discutere con il proprio assicuratore perché quest’ultimo deve dare delle dimostrazioni oggettive valide rispetto al rapporto contrattuale con l’imprenditore assicurato per poter eccepire sia i casi di scopertura totale che i casi di scopertura parziale;
  3. è molto probabile che sia trascorso molto tempo ed il terzo danneggiato nel frattempo si è parecchio spazientito e sta minacciando azioni legali, piuttosto che richiedere maggior danni per disagi vari, ecc..

Quindi giusto per fare della sintesi:

  1. visto che la polizza di responsabilità civile verso terzi non è la fotocopia del codice civile;
  2. visto che la polizza di responsabilità civile può avere delle limitazioni operative di vario tipo e di varia entità patrimoniale, non opponibili al terzo danneggiato che è colui che beneficia degli effetti patrimoniali della polizza, opponibili solo all’imprenditore assicurato che parte del contratto assicurativo
  3. visto quanto precede ai precedenti punti a) e b) perché l’assicurato non si cura del percorso di un sinistro di responsabilità civile tanto quanto si cura di un percorso di un sinistro che lo riguarda direttamente?

Sicuramente gestire in modo attivo anche i sinistri di responsabilità civile verso terzi, quindi non limitandosi ad inoltrare la semplice denuncia, evita all’imprenditore assicurato di trovarsi di fronte a inaspettate e gravi sorprese quando porvi rimedio potrebbe essere troppo tardi con la conseguenza nefaste di subire in toto l’operato del proprio assicuratore che non è mai come se ci fosse stata la supervisione dell’imprenditore assicurato.

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