15 aprile 2021

DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA. LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE OPERA?

LUOGO: MAGAZZINO DI BRICOLAGE DEL NORD ITALIA

SITUAZIONE: durante la movimentazione di merce con un carrello elevatore, l’operatore urta accidentalmente la struttura dell’immobile in locazione che funge da deposito merce, danneggiandolo.

STIMA DANNI: 3.500,00€ circa

CRITICITA’:

1) Il muletto non aveva la polizza RCA quindi l’attenzione andava focalizzata sulla:

a) polizza All Risk ;

b) polizza di responsabilità civile dell’Azienda

2) L’immobile danneggiato era in locazione all’azienda che ha provocato il danno durante un’attività di movimentazione merce con un muletto condotto dal proprio dipendente. Ma quindi la polizza di responsabilità civile paga?

3) Il danno sarebbe rimasto in capo all’assicurato. Ma quindi la polizza di responsabilità civile può pagare l’Assicurato, oppure paga solo il danneggiato?

4) Il preventivo dei lavori presentava importi molto più alti rispetto al danno che il perito andava a conteggiare

Danni a immobile in locazione, COME ABBIAMO GESTITO IL SINISTRO:

• Posto che il muletto non aveva la polizza RCA, dal momento che la legge non prevede l’obbligo di assicurazione per i mezzi che operano in aree private, la nostra attenzione si è focalizzata sulla polizza di responsabilità civile dell’azienda.

• In realtà avrebbe potuto operare anche la polizza all risk ma vi era un grosso limite: la franchigia era molto più alta rispetto alla franchigia della polizza di responsabilità civile

• Solitamente le polizze di responsabilità civile dell’azienda escludono i danni a cose in consegna o custodia di terzi detenute dall’assicurato, strumentali all’esercizio dell’attività. In questo caso, infatti, il danno riguardava un immobile in locazione all’assicurato, quindi da lui detenuto ed era strumentale all’esercizio dell’attività. Tuttavia, la polizza prevedeva una “clausola cose in consegna e custodia”, detenute dall’assicurato e strumentali all’esercizio dell’attività, la quale avrebbe fatto venir meno questa esclusione, rendendo la polizza operativa.

• Pertanto abbiamo aperto il sinistro sulla polizza di responsabilità civile , svolgendo fin da subito una forte pressione sulla Compagnia di assicurazione affinchè venisse visionato in modo tempestivo il danno, per evitare problematiche, visto che si trattava dell’immobile in uso all’assicurato e questo particolare si sarebbe potuto prestare a fraintendimenti. Oltre a ciò vi era l’urgenza di poter iniziare i lavori di ripristino, derivante dal fatto che l’immobile danneggiato poteva essere un pericolo per le persone che vi transitavano nelle vicinanze.

• In questo caso il locatario, avrebbe provveduto a sue spese a ripristinare il danno. E qui si poneva il problema per cui molto spesso i periti sostengono che essendo una polizza di responsabilità civile, il danno vada sempre liquidato al danneggiato. Tuttavia, il codice civile all’art 1917 c.2 statuisce che “L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.” Quindi l’assicurato aveva tutto il diritto di farsi liquidare il danno dalla Compagnia per poi andare a liquidare a sua volta il danneggiato o ripristinare lui stesso il danno, ovviamente rilasciando manleva al proprio assicuratore.

• Il preventivo dei lavori era risultato ben più alto rispetto a quanto quantificato dal perito, che in questi termini aveva provveduto a rendere la perizia alla Compagnia. Tuttavia non si trattava della solita situazione di preventivo gonfiato ma vi era un’effettiva e reale differenza di valutazione del danno. Come prassi, la Compagnia avrebbe liquidato sulla base della perizia resa dal perito, ovvero un importo di gran lunga inferiore rispetto al preventivo del nostro cliente, che nel frattempo aveva disponibile anche la fattura dei lavori che confermava gli importi del preventivo.

Quindi si è reso necessario un importante lavoro volto a cercare di capire dove fosse il problema di questa differenza di importi e pertanto è stata svolta la seguente attività:

a) Abbiamo chiesto il dettaglio dei conteggi del perito ed interpellato il riparatore, gli abbiamo chiesto di trasformare il preventivo che aveva fatto a corpo in un preventivo dove fossero evidenziati le singoli voci di costo sulla falsariga della perizia. Ricordate, i preventivi a corpo sono sempre suscettibili di facili eccezioni da parte dei periti perché esiste il pregiudizio che si prestino a gonfiare i danni. Laddove invece le voci siano esposte con parametri quali metri, ore di intervento e costi, sarà più facile andare a ragionare con il perito sulla quantificazione del danno;

b) abbiamo fornito la fattura a supporto del conteggio del riparatore;

c) ci siamo interfacciati con il liquidatore della Compagnia, esponendo le nostre eccezioni su quello che era un conteggio decisamente sottostimato del danno, poiché non si era tenuto conto della peculiarità dei lavori di ripristino oltre al fatto di aver fatto leva sull’esistenza della fattura;

d) In questo modo, siamo riusciti a far riconoscere il danno come da fattura, andando a ribaltare quello che era stato il concetto del perito.

In questo caso è evidente il particolare per cui è veramente importante affidarsi ad esperti nella gestione dei sinistri, perché come in un caso del genere è veramente molto complicato trovare una soluzione condivisa con l’assicuratore posto che le compagnie liquidano sempre e comunque solo quello che i loro periti fiduciari stimano.

Quindi solo a seguito di un lavoro puntuale e molto professionale si è riusciti a convincere il perito a modificare la propria stima e quindi il liquidatore a pagare di conseguenza.

legenda:

manleva : obbligazione mediante la quale l’assicurato solleva la Compagnia dalle eventuali richieste patrimoniali derivanti dal sinistro preventivo a corpo? basato sulla prestazione complessiva senza che siano esposti i computi delle voci esposte con le relative quantificazioni quantità / euro.

preventivo a corpo: basato sulla prestazione complessiva senza che siano esposti i computi delle voci esposte con le relative quantificazioni quantità / euro.

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