Prima di approfondire il titolo mi sembra opportuno approfondire il significato di polizza RCO, il significato RCT ed in cosa differiscono e quindi cosa copre la polizza RCT/RCO.
Risposta: La polizza RCT/RCO, come si sarà capito, è una polizza di responsabilità civile e che copre i rischi di un’attività con dipendenti.
La sezione RCT di questa polizza copre i danni provocati a terzi nello svolgimento dell’attività aziendale.
L’acronimo RCT, sta ad indicare – Responsabilità civile verso i terzi.
L’argomento lo abbiamo già approfondito in un nostro precedente articolo che puoi trovare qui.
Pertanto se vuoi approfondire il tema lo puoi fare leggendo questo post.
Dopodiché sempre questa polizza ha una seconda sezione denominata RCO.
L’acronimo RCO sta per Responsabilità civile verso gli operai.
Ad un occhio attento subito appaiono delle anomalie e quindi sorgono spontanei alcuni quesiti, quali per esempio:
Domanda: ma se l’acronimo RCO sta per Responsabilità civile verso gli operai, vuol dire che copre solo per responsabilità che il datore di lavoro dovesse avere verso gli operai?
Risposta: in realtà non è così, è retaggio che ci portiamo dietro da molti anni, da quando l’assicurazione sugli infortuni sul lavoro, meglio conosciuto come Inail riguardava principalmente chi svolgeva attività manuali e quindi coloro che erano inquadrati come operai. Altro quesito, che tratteremo più avanti, che sorge spontaneo chiedersi, è cosa c’entrano gli infortuni sul lavoro e l’Inail con una polizza di responsabilità civile aziendale?
L’altra domanda che sorge spontaneo porsi tornando all’acronimo RCO è:
Domanda: ma gli operai non sono terzi rispetto al loro datore di lavoro?
Risposta: certamente sì.
Domanda: ma allora perché non rientrano nella sezione RCT? Perché è stato necessario creare una sezione RCO?
Risposta: perché gli operai, oggi definiti prestatori di lavoro (vedremo poi cosa significa) dalla maggioranza delle polizze, sono terzi solo al verificarsi di determinati e specifici eventi.
Domanda: sai quali sono questi eventi?
Risposta: solo quegli eventi che provocano danni fisici, meglio conosciuti come infortuni sul lavoro.
Domanda: ma quindi i danni alle cose dei dipendenti che si danneggiano mentre costoro stanno lavorando non sono coperte dalla polizza RCT/RCO?
Risposta: normalmente no, nonostante i dipendenti di un’azienda siano da considerarsi terzi ai sensi del codice civile.
Domanda: Lo sai perché accade tutto ciò nelle polizza RCT/RCO?
Risposta: Banalmente perché nella sezione RCT di queste polizze chi svolge l’attività assicurata in polizza non è considerato terzo, quindi è escluso dalla sezione RCT.
Nello sviluppo del ragionamento abbiamo lasciato in sospeso un paio di quesiti / spiegazioni.
I quesiti sono:
Domanda: cosa c’entrano gli infortuni sul lavoro e l’Inail con una polizza responsabilità civile aziendale?
Domanda: ma l’acronimo INAIL non sta per Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro?
Domanda: ma quindi in caso di infortunio sul lavoro non è l’INAIL a pagare l’infortunato o i suoi eredi casomai l’infortunato dovesse defungere?
Risposta: forse ci dimentichiamo di essere in Italia dove, nonostante le aziende paghino i contributi all’INAIL per contribuire agli infortuni che dovessero accadere lavorando anche ai propri dipendenti, …………….. tenetevi forte ………. l’INAIL paga il lavoratore infortunato con animo di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio, poco importa se costui è il datore di lavoro che ha già pagato i contributi che gli spettano e che servono per indennizzare il dipendente infortunato… un qualcosa di abnorme.
La spiegazione lasciata in sospeso riguarda l’evoluzione della parola operai dell’acronimo RCO alla parola prestatore di lavoro, piuttosto che prestatore d’opera, piuttosto che addetto, sempre fermo l’acronimo RCO.
Domanda: ma quindi questa evoluzione della parola operai, quali altri impatti ha avuto sulla polizza RCT/RCO?
Risposta: si è reso necessario ridefinire che siano i prestatori d’opera, che con tutte le evoluzioni che hanno avuto le figure del mondo del lavoro sono andate a ricomprendere tanti altri soggetti.
ATTENZIONE: perché non sempre le figure che prestano la propria opera all’interno di un’attività rientrano perfettamente nella definizione di polizza di prestatore di lavoro, di prestatore d’opera o di addetto, quindi non sono assicurati dalla polizza RCO.
ATTENZIONE: perché non assicurati nemmeno dalla RCT
Domanda: ti ricordi perché?
Risposta: perché nella sezione RCT, chi svolge l’attività assicurata in polizza non è considerato terzo, quindi è escluso dalla sezione RCT.
Quindi presta grandissima attenzione perché chi svolge l’attività presso la tua azienda rientri nel novero di coloro che la tua polizza assicura, perché diversamente, se ti capita un infortunio sul lavoro, potresti essere scoperto ed allora la situazione per la tua azienda potrebbe farsi molto delicata.
Se non sei certo della tua polizza di responsabilità civile, su questo punto, che non è proprio una banalità, ci puoi contattare senza nessun tipo di impegno per te.
Saremo ben lieti di darti un supporto.
Rivalsa INAIL e infortunio sul lavoro
Così come accennato in precedenza, benchè l’INAIL sia l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro, in tutti i casi in cui un lavoratore si fà male, o mentre svolge il proprio lavoro, o “in itinere“ (quindi mentre sta andando da casa verso il proprio posto di lavoro e/o viceversa, argomento che tratterò in altro articolo), ed esiste una responsabilità di un terzo nell’evento di causazione dell’infortunio, l’INAIL paga con animo di rivalsa.
Sul punto è utile ricordare che le polizze infortuni che assicurano i medesimi rischi al verificarsi di uguali fattispecie pagano e non si rivalgono verso il soggetto responsabile.
Domanda: ma quindi qualora ci dovesse essere un infortunio sul lavoro e l’INAIL dovesse agire in rivalsa (fatti 100 i casi di infortunio sul lavoro in 99,9 casi viene fatta rivalsa) verso il datore di lavoro chi paga?
Risposta: come primo step preme ricordare che il datore di lavoro è responsabile di default (ormai esiste giurisprudenza consolidata in tal senso) quindi è il datore di lavoro che deve pagare sempre e comunque.
Domanda: esiste una possibilità per cui invece del datore di lavoro ci sia un altro soggetto che possa pagare per suo conto?
Risposta: certamente sì ed è l’assicuratore che ha emesso la polizza RCO.
Ricordo solo che in caso di infortunio sul lavoro il datore di lavoro non solo subisce la rivalsa INAIL ma potrebbe subire anche altre richieste di indennizzo da parte dell’infortunato.
Tratterò questo argomento in altro post.