Prima di approfondire la rivalsa Inail e l’infortunio sul lavoro mi sembra opportuno fare la seguente precisazione:
Domanda: quando l’Inail, in occasione di un infortunio sul lavoro, agisce in regresso per vedersi restituite le somme pagate?
Risposta: L’Inail agisce in regresso, solo verso il datore di lavoro, a seguito di un riconoscimento di responsabilità di quest’ultimo per via giudiziaria, in quanto in un caso del genere è come se l’INAIL avesse anticipato gli importi pagati per conto del datore di lavoro;
Domanda: quando l’Inail, in occasione di un infortunio sul lavoro, agisce in surroga per vedersi restituite le somme pagate?
Risposta: L’Inail agisce in surroga, quando vi è un terzo responsabile, che non è il datore di lavoro, e quindi si surroga nel diritto del prestatore di lavoro infortunato a richiedere la restituzione al terzo responsabile dell’infortunio sul lavoro di quanto pagato al prestatore di lavoro.
Se non ci fosse questo principio sancito dalla giurisprudenza e dalle varie evoluzioni normative, il prestatore di lavoro infortunato resterebbe titolare di questo diritto e quindi avrebbe diritto sia alla liquidazione di quanto dovuto dall’INAIL a titolo di infortunio, sia di richiedere i danni al terzo responsabile.
Come detto, tutto ciò non accade solo grazie ad evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno permesso di snaturare l’INAIL, che di fatto ha ben poco come assicurazione contro gli infortuni.
Pertanto in questa news tratterò il caso del regresso dell’Inail sul datore di lavoro, in parte già trattato, ma sotto altre prospettive, in questi due articoli:
- Polizza RCO: cosa copre e cosa fare in caso di sinistro?
- Infortunio sul lavoro: cosa fare in caso di sinistro
Risposta: Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, corre l’obbligo al datore di lavoro di procedere alla denuncia dell’infortunio all’INAIL entro termini ridottissimi, compilando una modulistica ben precisa.
La compilazione, e quindi la comunicazione all’Inail dell’avvenuto infortunio, potrebbe attivare tutta una serie di meccanismi ispettivi e formali sia dell’INAIL che di altri enti preposti o anche solo da parte di questi ultimi.
Successivamente a tuttociò spesso capita che al datore di lavoro giunga la comunicazione da parte dell’INAIL di una messa in mora, interruttiva dei termini prescrizionali prodroma all’invio di formale comunicazione di eventuale azione di regresso.
Spesso in questa comunicazione l’INAIL chiede anche gli estremi della polizza RCO e, qualora il datore di lavoro avesse già aperto il sinistro, anche i riferimenti del sinistro aperto e dell’ufficio della compagnia di assicurazione preposto alla trattazione della pratica.
Diciamo che quando l’INAIL già chiede tutte queste informazioni vuol dire che il regresso verso il datore, quindi verso il suo assicuratore RCO è scontato, si tratta solo di attendere la quantificazione dell’ammontare del regresso, quindi della rendita riconosciuta all’infortunato, delle spese sostenute dall’INAIL ecc.
Come si è detto in precedenza, nel momento in cui l’INAIL formalizza, per la sua futura azione di regresso/rivalsa la messa in mora al datore, quest’ultimo se assicurato per la RCO, se non l’ha ancora fatto, non gli resta che comunicare al suo assicuratore tutto quanto concerne l’infortunio sul lavoro denunciato, la messa in mora dell’INAIL, eventuali sanzioni dell’ATS successive all’infortunio, eventuali verbali di enti intervenuti dopo l’infortunio.
A quel punto, salvo casi assolutamente rari ed eccezionali, l’assicuratore si farà carico di manlevare il datore di lavoro da eventuali azioni di rivalsa dell’INAIL.
La situazione si complica invece se il datore di lavoro è sprovvisto dell’assicurazione RCO, perché dovrà far fronte in proprio alle varie azioni di regresso, richieste di risarcimento che dovesse ricevere.
Altro caso in cui è necessario aprire il sinistro presso il proprio assicuratore di RCO è quando è notificata al datore di lavoro l’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti.
Diversamente è molto forte il rischio per cui l’assicuratore RCO, se non avvisato in modo tempestivo, possa rifiutarsi di manlevare il datore di lavoro assicurato.
Per un maggiore approfondimento sul punto ti rimando al seguente post: Infortunio sul lavoro: cosa fare in caso di sinistro
Procedimento penale e rivalsa Inail
Qualche volta accade che il datore di lavoro non venga condannato in sede penale per i più svariati motivi, si pensi anche solo alla prescrizione.
Domanda: ma quindi in questo caso l’Inail, non può più esperire la sua azione di regresso?
Risposta: Fino al 1981 era così.
Domanda: dopodichè cosa è successo?
Risposta: La Corte Costituzionale si è espressa dichiarando illegittimi gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124 del 1965, meglio conosciuto come Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella parte in cui precludono in sede civile l’esercizio del regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro. Successivamente a questa sentenza ce ne sono state altre che hanno ulteriormente ampliato la portata di questa sentenza, arrivando a statuire, addirittura, che in questi casi l’accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il giudizio penale nei confronti del datore di lavoro si sia concluso senza che ci siano state condanne.
Domanda: sai qual è il senso di questa evoluzione della Suprema Corte?
Risposta: Molto semplicemente quello di non precludere in nessun modo, in caso di infortunio, l’azione di regresso dell’INAIL che potrebbe essere tranquillamente esperita anche dopo il riconoscimento di una responsabilità del datore di lavoro rispetto ai fatti accaduti in sede civilistica, ma che sarebbe una strada molto più complessa che non quella dell’accertamento del reato in sede civilistica che in automatico fa scattare il diritto all’azione di regresso da parte dell’INAIL verso il datore e se assicurato verso il suo assicuratore di RCO.
In buona sostanza la rivalsa INAIL al verificarsi di un infortunio sul lavoro verso il datore di lavoro è praticamente una certezza.
Quindi non avere una polizza RCO con massimali adeguati è un rischio troppo grande da correre che sconsiglio vivamente.
Parlando di rivalsa Inail è impossibile non citare anche l’ambito delle malattie professionali anche perché pochi sanno, o pochi ricordano, che l’INAIL provvede ad erogare delle indennità non solo al verificarsi di infortuni sul lavoro ma anche in caso di malattia professionale.
A tal riguardo, per questo, dedicheremo poi un articolo dedicato all’argomento.
È inutile dirlo che ci candidiamo per assisterti sia nel caso in cui tu debba subire delle rivalse INAIL in presenza di assicurazione RCO, sia nei casi in cui tu non abbia l’assicurazione RCO.
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