9 dicembre 2021

LEGGE 68/2015: IN CASO DI REATO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE COME SI PUO’ RIDURRE LA PENA

Oggi, riprendo quanto ho lasciato in sospeso in una precedente news medesimo argomento che sei vuoi puoi leggere cliccando qui.

Gli argomenti rimasti in sospeso riguardano principalmente:

  1. i reati ambientali e le implicazioni sul DLGS 231/2001;
  2. le possibili soluzioni assicurative presenti sul mercato;
  3. i danni reputazionali;
  4. danni ambientali causati dal malfunzionamento di sistemi controllo elettronico causa attacco hacker: chi deve rispondere? È sufficiente la polizza rischi ambientali oppure è necessario avere anche la polizza cyber risks?

Come già scrivevo i fatti nuovi e recenti veramente importanti che riguardano questo argomento sono:

  • che le normative sono cambiate;
  • che la giurisprudenza si è fortemente evoluta in una direzione sempre più stringente;
  • che la pubblica sensibilità verso l’argomento è sempre più attenta, forse, anche perché tutti i giorni i media parlano di “transizione ecologica“;
  • e da ultimo, ma non per questo meno importante, perché la maggior quota dei fondi che dovremo avere dall’Europa per il Recovery Fund dovranno essere impiegati per investimenti verso un’economia green.

Quindi il nostro percepito ci porta a pensare che andremo sempre più verso un mondo rispettoso e rigoroso di obblighi e norme che riguardano l’ambiente.

Da non escludere, poi, che possa essere la stessa Europa che possa imporre vincoli più stringenti per concedere i finanziamenti promessi.

Reati ambientali – implicazioni sul D.LGS 231/2001

Dei reati ambientali ho già argomentato nella precedente news.

In questa news tratterò dell’impatto del reato di inquinamento ambientale sul D.LGS 231/2001. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001, che come saprai regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Quindi a fronte di un reato, anche ambientale, commesso da un amministratore o da un dipendente di una società, implica la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio. La sanzione per la società è una sanzione pecuniaria che nel caso dei reati ambientali va da un minimo ad un massimo, normalmente molto rilevanti economicamente.

Di seguito qualche esempio di reati commessi e quindi di sanzioni applicate.

REATO SANZIONE PECUNIARIA
INQUINAMENTO DELLE ACQUE, DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO   
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione da Euro 38.700 ad Euro 387.250
Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti da Euro 51.600 ad Euro 464.700
Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo da Euro 51.600 ad Euro 464.700
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio fino ad Euro 387.250
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose da Euro 38.700 ad Euro 387.250

La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati.

Da capire se l’esistenza di una polizza rischi ambientali possa costituire un elemento prezioso del modello organizzativo per evitare l’applicazione delle sanzioni.

Reato di inquinamento ambientale L.68/2015 e le polizze assicurative

Prima di iniziare a trattare l’argomento è bene ricordare l’assoluta novità della Legge 68/2015 che è stata quella di introdurre il reato colposo di inquinamento ambientale. Fino all’introduzione di questa legge, inquinare l’ambiente per negligenza, imperizia ed imprudenza non era reato, prevedeva unicamente degli obblighi di natura risarcitoria. A questo punto ritengo utile riportare la definizione ai sensi di legge del reato colposo di “inquinamento ambientale”che è:

inquinamento accidentale: chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

.1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

A questo punto a chiunque sorge spontaneo chiedersi:  ma le polizze assicurative cosa c’entrano con i reati ambientali?

Risposta: niente, perché per legge non può esistere polizza assicurativa che possa pagare una sanzione, sia essa la pena prevista per il reato commesso, sia essa sostitutiva di una pena per il reato commesso.

Domanda: ma allora come mai in questo caso si fà cenno alle polizze assicurative in abbinamento al reato di “inquinamento ambientale“?

Risposta: molto semplicemente perché in alcuni casi della norma penale in questione è previsto che la pena prevista sia ridotta nella sua misura qualora, all’inizio del dibattimento del processo penale, l’imputato dimostri di aver ripristinato ante inquinamento lo status ambientale danneggiato dal suo comportamento penalmente rilevante. Una sorta di “ravvedimento operoso“.

Domanda: ma le polizze a copertura dei rischi ambientali cosa indennizzano?

Risposta: principalmente i costi di bonifica e di ripristino dell’elemento naturale contaminato dall’inquinamento posto in essere dall’imputato.

Domanda: già solo questo non sarebbe un ottimo motivo per sottoscrivere una polizza a copertura dei rischi ambientali?

Risposta: effettivamente avere la certezza che, nella malaugurata ipotesi si è responsabili di un inquinamento ambientale, si possa beneficiare del cosiddetto “ravvedimento operoso“ che permette la riduzione della pena, non è assolutamente da sottovalutare. Se a ciò si aggiunge che una polizza danni ambientali copre anche tante altre situazioni che al loro verificarsi potrebbero mettere in difficoltà un’azienda, forse valutarne la sua sottoscrizione, a maggior ragione, non è così un’idea peregrina.

Tornando ad argomentare dell’ “inquinamento ambientale“, ricordo che la pena varia da un minimo di due anni a massimo di sei anni di reclusione… È chiaro che trovarsi ad essere imputato per “inquinamento ambientale“ senza polizza, ma nella necessità di bonificare, sia perché gli organi amministrativi lo impongono sia per ridurre la pena, non è un problema da poco.

Infatti pochi sanno che i costi di bonifica, anche nei casi di piccoli inquinamenti, non sono mai banali e potrebbero anche verificarsi casi tali per cui l’imprenditore non ha le risorse necessarie per farvi fronte.

Casomai fossi interessato ad approfondire questo argomento ci puoi contattare perché grazie alla nostra esperienza abbiamo individuato varie soluzioni a questo problema. Contattaci!!!!!! 

Anche questa news è diventata più lunga di quanto immaginassi pertanto gli ultimi due argomenti rimasti, vale a dire:

  • i danni reputazionali a seguito di inquinamento;
  • danni ambientali causati dal malfunzionamento di sistemi controllo elettronico causa attacco hacker: chi deve rispondere? È sufficiente la polizza rischi ambientali oppure è necessario avere anche la polizza cyber risks?

Li tratterò in una successiva news.

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