20 aprile 2021

ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI: PAGA L'ASSICURAZIONE?

PREMESSA: se ricevi un atto di citazione per risarcimento danni per rientrare nella polizza di responsabilità civile aziendale, devi subito avvisare la compagnia assicurativa. Questo perché, la mancata comunicazione dell’atto di citazione alla compagnia assicurativa potrebbe determinarle un pregiudizio e quindi pregiudicare la corretta operatività della polizza di assicurazione.

Atto di citazione: chi paga le spese legali?

Per “spese legali” sono da intendersi le spese di resistenza e le spese di soccombenza sostenute dall’assicurato.

Le spese di resistenza sono tutte quelle spese che l’assicurato ha sostenuto per resistere all’azione della controparte ( es. onorari dell’avvocato).

Le spese di soccombenza sono quelle che la parte “perdente” della causa dovrà rimborsare alla parte vincente. La condanna al pagamento delle spese , avviene , ex 91 cpc, con sentenza del giudice che definisce il processo.

L’art 1917 c.3 stabilisce che “ Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”.

Quindi la norma in esame statuisce che la compagnia assicurativa copre le spese legali conseguenti all’atto di citazione per risarcimento danni fino ad ¼ della somma assicurata e applica la regola proporzionale ( ripartendo le spese tra assicurato e compagnia assicurativa ) per quanto concerne le spese legali che eccedono la somma assicurata.

Le spese legali solitamente sono disciplinate in specifico paragrafo delle condizioni di polizza, come quello che si riporta a titolo esemplificativo.

Art 3 Gestione delle vertenze di danno-spese legali

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Qualora la Società non si avvalga della falcoltà riconosciuta dal primo comma del presente articolo, la stessa avrà, in ogni caso, facoltà di raccomandare per iscritto che l’Assicurato transiga il Sinistro secondo l’importo che appaia ragionevole con riferimento alle ragioni di fatto e di diritto dedotte dai terzi ed il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato od instaurando. In caso di disaccordo fra l’Assicurato e la Società sulla gestione della vertenza del danno, L’Assicurato avrà facoltà di non transigere secondo l’importo raccomandato e di proseguire la vertenza sia sul piano giudiziale che stragiudiziale. In tale caso, ove all’esito della vertenza gli importi liquidati giudizialmente o extra-giudizialmente siano superiori all’importo raccomandato, la Società sarà obbligata ad indennizzare l’Assicurato nei limiti dell’importo raccomandato, escluse le spese di difesa ai sensi del secondo capoverso del presente articolo; qualora, viceversa, l’Assicurato risultasse vincitore della vertenza, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali da questi sostenute.

Procura alle liti e atto di citazione: le insidie nascoste

La compagnia assicurativa nomina un legale con la specifica istruzione di costituirsi unicamente per l’assicurato. Quali sono le criticità / insidie nascoste ?

A seguito della nomina del legale da parte della compagnia assicurativa, all’assicurato viene richiesto di sottoscrivere la procura alla liti poichè il legittimato passivo della controversia è l’assicurato che è stato convenuto in giudizio mediante la citazione da parte del danneggiato. Tuttavia, la sottoscrizione della procura alle liti da parte dell’assicurato all’ Avvocato scelto dalla compagnia assicurativa per difenderlo nel giudizio promosso dal danneggiato, lo espone a due possibili problemi di non poco conto:

a) Non tutela l’assicurato se una volta che viene emessa sentenza vi sono delle somme da pagare eccedenti i massimali ed i sottolimiti di polizza. Quindi ipotizzando che per il danno indiretto la polizza prevada un massimale 50.000,00€, mentre la sentenza del giudice condanni l’assicurato al pagamento di 100.000,00€ per quanto riguarda il danno da interruzione di attività. Quindi 50.000,00€ resterebbero a carico dell’assicurato!

b) Non lo tiene indenne dal pagamento delle spese legali, dal momento che è l’assicurato che ha sottoscritto la procura alle liti.

Atto di citazione per risarcimento danni: un caso concreto

L’Assicurato ha ricevuto un atto di citazione per risarcimento danni di € 150.000,00 per danni ai beni e € 100.000,00 per il danno da interruzione di attività causati alla controparte, a causa di un evento atmosferico ove la forza del vento ha fatto volare la copertura del tetto dell’immobile di proprietà dell’assicurato, sui beni di proprietà del danneggiato.

L’assicurato ha la polizza di responsabilità civile, comunica l’atto di citazione per risarcimento danni ricevuto alla compagnia assicurativa che gli mette a disposizione un legale previo nostro chiarimento che la compagnia si sarebbe fatta carico delle spese legali. L’assicurato sottoscrive la procura al legale scelto dalla compagnia di assicurativa, il processo ha il suo corso ed il giudice accoglie le pretese del danneggiato ed emette sentenza esecutiva nei confronti dell’assicurato a cui a quel punto non resta che pagare.

Cosa potrebbe accadere: benchè la compagnia assicurativa avesse dato tutte le rassicurazioni all’assicurato, rileva che per il danno da interruzione da attività il massimale della sua polizza è insufficiente rispetto all’importo liquidato in sentenza.

Come l’assicurato può evitare questa insidia ?

Una soluzione potrebbe essere che in via preventiva alla sottoscrizione della procura alla liti l’assicurato oltre a farsi confermare per scritto dalla compagnia assicurativa che pagherà le spese legali senza limiti, si farà confermare dalla compagnia assicurativa anche che nessuno limite di indennizzo previsto dalla polizza gli verrà eccepito nel caso in cui la sentenza dovesse oltrepassarli.

Qualora invece la compagnia assicurativa dovesse o non dare risposta o non rendersi disponibile a concedere questa tutela scritta all’assicurato si consiglia agli assicurati di costituirsi con un proprio legale e procedere alla chiamata di terzo in causa che è la propria compagnia assicurativa.

 

Legenda

Citazione a giudizio o atto di citazione: nel processo civile, atto con il quale un soggetto ( attore) chiama in causa un altro soggetto, denominato convenuto al fine di far valere la tutela di un suo diritto

Spese legali: includono le spese di resistenza e le spese di soccombenza

Costutuzione in giudizio: atto con il quale la parte si costituiscono effettivamente nel giudizio. Per il convenuto ciò avviene depositando la comparsa di risposta ( ex art 166 cpc)

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