23 marzo 2023

AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI: PERCHE’ SONO DIFFERENTI? QUALI SONO LE DIFFERENZE?

Sono sempre più frequenti i casi in cui al momento della liquidazione di un sinistro assicurativo che impegna assicurazione all risks / incendio, l’assicuratore eccepisca quanto segue:

  • “ …………..Eh ma se avessi saputo prima del sinistro che tu avessi iniziato anche questa attività ………..oggi non mi troverei costretto ad indennizzarti il danno in misura ridotta……….”;
  • “ ……….. Eh ma se avessi saputo prima che il fabbricato della tua azienda è costruito in parte con questo materiale che consideriamo a rischio oggi non mi troverei costretto ad indennizzarti il danno in misura ridotta……….”.

Immagino che tutto ciò ti lasci molto perplesso a partire dalla comune credenza per cui è l’assicuratore che ti propone la sottoscrizione della polizza ed è l’assicuratore che sceglie per te come stipulare la polizza.

Purtroppo non è così.

Domanda : lo sapevi ?

Domanda : lo sai il perché?

Risposta: non ti preoccupare se non lo sapevi, sono molti anche tra gli addetti ai lavori che non lo sa, quindi a maggior ragione è normale che tu non lo sappia. E’, invece, interessante approfondire come sia il corretto meccanismo giuridico sottostante alla stipula di un’assicurazione.

Banalmente è l’assicurando che propone all’assicuratore la stipula di un’assicurazione.

Domanda : vuoi sapere come si concretizza questo rapporto contrattuale?

Risposta: molto semplice l’assicurando comunica all’assicuratore che è sua intenzione per esempio stipulare un’assicurazione incendio per la sua attività aziendale. A quel punto l’assicuratore inizia a fare delle domande all’assicurando in modo tale da capire quanto segue:

  • l’attività svolta;
  • cosa si vuole assicurare;
  • le somme da assicurare;
  • ecc

Con queste ed altre informazioni l’assicuratore predispone una proposta che, se di interesse dell’assicurando, diventa una polizza.

A quel punto l’assicurando non è più tale, diventa contraente della polizza e quasi sempre è anche assicurato.

Domanda : quindi la sintesi a cui si giunge dopo questo esempio qual è?

Risposta: che le assicurazioni vengono stipulate in base alle informazioni che l’assicuratore riceve dall’assicurando in fase precontrattuale sulla scorta dei quesiti che l’assicuratore pone all’assicurando. Quindi l’assicuratore in base alle risposte ricevute valuta il rischio e quindi determina il costo e le condizioni di assicurazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenti.

Domanda : quindi cosa hai capito ?

Risposta: sicuramente avrai capito che l’assicurando in fase di stipula dell’assicurazione rilascia tutta una serie di dichiarazioni all’assicuratore che devono essere il più possibili aderenti alla realtà del rischio da assicurare in modo tale che l’assicuratore possa valutare correttamente il rischio.

Avrai altresì inteso che se l’assicurando che ha descritto il rischio da assicurare per l’assicurazione incendio come un’azienda che produce bolle di sapone quando in realtà produce fuochi di artificio, finchè non capita il sinistro non succede nulla e a sinistro accaduto che iniziano i problemi ma è troppo tardi.

Forse l’unica anomalia è che il premio pagato non è corretto rispetto al rischio assicurato.

E’ al verificarsi del sinistro che emerge tutta la sua tragicità.

Domanda : lo sai perché?

Risposta: è molto semplice, perché le assicurazioni si stipulano sulle base delle dichiarazioni precontrattuali rilasciate dal contraente che se al momento dell’accadimento del sinistro si accerta essere  inesatte e reticenti automaticamente mettono l’assicuratore nella condizione di rivalutare il rischio e quindi decidere se e come pagare il sinistro.

Diciamo che l’esempio che ho fatto fino adesso è molto eclatante e lo è più che altro per rendere l’idea del meccanismo che c’è alla base della contrattualistica assicurativa.

Però le vere insidie quanto si sottoscrive un’assicurazione sono altrove e sono sempre su alcune dichiarazioni a cui risponde il contraente dell’assicurazione.

Si tratta però di risposte date in modo più o meno consapevole che però ai fini contrattuali sono trattate alle stesso modo delle dichiarazioni più palesi.

Mi riferisco in particolar modo:

  • alle risposte alle domande che sono nel retro del frontespizio dell’assicurazione che in qualità di contraente sottoscrivi in modo specifico;
  • alla risposta alla domanda che tutte le assicurazioni hanno e cioè che hai ricevuto il libretto delle condizioni di polizza e che dichiari di conoscere;
  • alle dichiarazioni che spesso sono riportate nel libretto delle condizioni di assicurazione per cui in qualità di contraente dichiari che le caratteristiche costruttive degli immobili assicurati sono conformi a quanto riportato in polizza;
  • oppure quando nel libretto delle condizioni di assicurazione c’è scritto che il rischio assicurato deve avere determinate caratteristiche di cui il contraente dichiara di essere a conoscenza.

Io le chiamo dichiarazioni precontrattuali “sotto mentite spoglie“.

Peccato che il loro impatto sia il medesimo di quelle più “ palesi “.

A questo punto sorge spontanea la seguente domanda:

Domanda : quali sono gli effetti di una o più dichiarazioni inesatte e reticenti rilasciate in sede precontrattuale al verificarsi di un sinistro? 

Risposta: non ci si deve inventare nulla ci viene in aiuto il codice civile che regola questa fattispecie con due articoli:

  • l’art.1892 “ dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo o colpa grave;
  • l’art.1893 “ dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave.

Tralascerei il caso a) che siamo nella patologia pura, mi limiterei ad analizzare il caso b).

Domanda : cosa mi dice il caso b) quindi l’art.1893 del codice civile?


Risposta: come primissima importante evidenza mi dice:

  1. la dichiarazione inesatta e reticente ai sensi di questo articolo del codice non è caratterizzata da nessun tipo di “ animus “ retrostante, deve trattarsi solamente di una dichiarazione senza dolo e senza colpa grave, quindi non è necessaria nemmeno la colpa!!!!!!!!!!!!!

Un modo come un altro per dire che il codice civile vuole tutelare al massimo l’assicuratore nella delicata fase precontrattuale.

Quindi se lo spirito è questo si capisce perché il contraente di una assicurazione deve essere massimamente consapevole cosa dichiara verbalmente ma soprattutto che tipo di risposte ha dato visto che per tutto questo ne sta dando conferma con specifica sottoscrizione,

Domanda : altrimenti cosa accade?

Risposta: molto semplice l’assicuratore ai sensi dell’art.1893, qualora dovesse accadere un sinistro e siamo in presenza di un’assicurazione sottoscritta sulla base di dichiarazioni inesatte e reticenti paga il danno, applicando a quest’ultimo la stessa proporzione che esiste tra premio pagato e premio che l’assicuratore avrebbe fatto pagare se al momento della sottoscrizione dell’assicurazione se non fosse stato fuorviato nella valutazione del rischio dalle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dal contraente.

Immaginiamo di aver risposto e dichiarato in modo inesatto e reticente a quanto poc’anzi scritto e vale a dire:

  1. alle domande che sono nel retro del frontespizio dell’assicurazione perché nessuno te le ha fatte notare;
  2. alle domande che tutte le assicurazioni hanno e cioè che hai ricevuto il libretto delle condizioni di polizze e che dichiari di conoscere e tu non solo non sai dell’esistenza della domanda ma non conosci nemmeno cosa c’è scritto nel libretto delle condizioni di polizza;
  3. in qualità di contraente che le caratteristiche costruttive degli immobili assicurati sono conformi a quanto riportato in polizza;
  4. in qualità di contraente dichiari di essere a conoscenza che il rischio assicurato deve avere determinate caratteristiche;

e in conseguenza di tuttociò l’assicuratore decide che la decurtazione dell’indennizzo a te spettante ammonta al 50%!!!!!!!!!!!!

Immagino che non ti stia bene per niente …………. eppure ti assicuro che è questo l’epilogo…….. ovviamente le decurtazioni variano da caso a caso.

Aggravamento del rischio.

Molti addetti ai lavori definiscono quanto sopra esposto aggravamento del rischio.

Si stanno sbagliando.

Domanda : sai quando si può parlare di aggravamento del rischio?

Risposta: dal punto di vista della tecnica assicurativa siamo in presenza di aggravamento del rischio quando:

- si è in presenza in senso peggiorativo delle condizioni iniziali del rischio assicurato.

Ovvero a causa dell’aggravamento che è intercorso vi è un aumento delle probabilità che possa capitare il danno.

 

Secondo il codice civile l’aggravamento del rischio corrisponde a: mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.

Domanda : ma quindi qual è la differenza tra dichiarazioni inesatte e reticenti ed aggravamento del rischio?

Risposta: le differenza è abbastanza semplice:

  • le dichiarazioni inesatte e reticenti riguardano il rischio da assicurare prima che venga assicurato, quindi sottacciono un rischio che è già aggravato rispetto a quello descritto;
  • l’aggravamento del rischio si concretizza, eventualmente, dopo la stipula dell’assicurazione.

Sicuramente a questo punto la tua osservazione sarà:

Domanda : ma il risultato finale è il medesimo?

Risposta: in parte sì per quanto riguarda il meccanismo applicato che è quello di applicare il risultato tra il rapporto dei differenti premi che si sarebbero applicati ai premi pagati all’indennizzo spettante.

Per quanto riguarda, invece, il processo per determinare i premi che si sarebbero dovuti pagare sono diversi e nel caso dell’aggravamento del rischio sono molto più semplici e trasparenti perché normalmente fanno riferimento alla tariffa della compagnia di assicurazione.

A questo punto si tratta di capire in quale situazioni ti stai trovando ed esattamente:

  • hai avuto un sinistro e a causa di dichiarazioni inesatte e reticenti piuttosto che un sopravvenuto aggravamento del rischio l’indennizzo che ti spetta ti è stato decurtato;
  • piuttosto che ti sono venuti uno o più dubbi che al verificarsi di un sinistro ti potresti trovare in uno dei due casi descritti e vuoi anticipare il problema.

 In entrambi i casi ti possiamo essere utili:

  • nel primo caso in particolar modo se ci sono delle dichiarazioni inesatte e reticenti a seguito di approfondita analisi della tua assicurazione, grazie alla nostra esperienza potremmo far emergere delle anomalie procedurali del tuo assicuratore sia in fase di stipula dell’assicurazione sia la decurtazione applicata sia corretta;
  • nel secondo caso ti faremmo un’analisi scritta della tua assicurazione in modo tale che si possa intervenire a sistemarla prima che si atropo tardi.

 Contattaci!!!!!!

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