12 novembre 2021

RISARCIMENTO DANNI DA INCENDIO DOLOSO: CHI PAGA I DANNI A TERZI?

Il risarcimento danni da incendio doloso è un argomento molto spinoso. Se c’è qualcosa che, in caso di sinistro, c’è da augurarsi è che al perito non venga in mente che l’incendio e/o il grave danneggiamento subito da un assicurato sia di origine dolosa.

Domanda: perché?

Risposta: semplice, perché quando si finisce in questo “tunnel lungo e scuro“ il primo pensiero del perito è che il dolo sia dell’assicurato e a quel punto togliere di testa al perito questa idea è parecchio difficile anche perché il dolo dell’assicurato è escluso dall’indennizzo ed il dolo di terzi è sempre pagato in misura ridotta ma soprattutto, in caso in cui ci siano danni a terzi, magari ingenti, non li copre.

Domanda: ma quindi come può capitare di finire nel “vorticoso gorgo“ del danno doloso?

Risposta: le motivazioni che possono portare al perito a ipotizzare che il danno possa essere doloso, posso essere molteplici.

Per semplicità le dividerei in due macrocategorie:

  1. motivazioni di natura oggettiva;
  2. motivazioni di natura soggettiva.

Tra le motivazioni di natura oggettiva annoveriamo per esempio

  1. quanto riportato nel verbale di Vigili del Fuoco e quindi l’eventuale fascicolo penale aperto presso la Procura competente;
  2. finestre rotte, porte secondarie e nascoste aperte in modo anomalo trovate dal perito al primo sopralluogo;
  3. ecc.;

Tra le motivazioni di natura soggettiva annoveriamo per esempio:

  1. presunte crisi aziendali difficili da dimostrare delle quali il perito si innamora ed ogni elemento oggettivo, soggettivo, investigativo che dovesse emergere anche lontanamente riconducibile a questa teoria, le fa diventare prova;
  2. non voglia della compagnia di assicurazione e del perito a voler indennizzare in modo completo il danno perché, pur in assoluta mancanza di elementi, il sospetto dell’atto doloso è forte;
  3. volontà di pagare meno possibile il danno a prescindere (ovviamente si sta parlando di danni importanti), magari anche in presenza di fascicolo penale aperto contro ignoti, che per sua natura in questi casi è un atto dovuto;
  4. ecc.

I casi di situazioni oggettive di cui alla lettera a) e b) il perito quasi sempre pone in essere, anche tramite l’ausilio di colleghi più esperti, tutta una serie di verifiche sullo stato dei luoghi per capire, per esempio, nel caso dell’incendio doloso se vi sia o meno la presenza di sostanze estranee che siano la vera causa dell’incendio.

È evidente che se nulla dovesse risultare, il più delle volte il perito è costretto a fare “marcia indietro“ rispetto a questa prima ipotesi, quindi gestire il danno come se non fosse doloso. Ovvio invece che se dall’indagine del giudice dovesse invece emergere un responsabile dell’atto doloso con il relativo rinvio a giudizio tutto il lavoro del perito viene semplificato.

I casi animati da motivazioni soggettive purtroppo invece, proprio a causa della loro aleatorietà, spesso portano la conclusione del sinistro o in un “vicolo cieco“ dal quale non se ne viene fuori, oppure portano ad una transazione spesso, parecchio, indigesta per l’assicurato.

A prescindere dalla natura delle motivazioni, quando un sinistro finisce nel “vorticoso gorgo“ dell’atto doloso ci sono una serie di certezze!!!!!

Domanda: sei interessato a sapere quali?

Risposta: banalmente sono le seguenti:

  1. lo stato dei luoghi viene cristallizzato e bloccato o dal perito o dal giudice, quindi l’assicurato in nessun modo può riprendere la propria attività e/o iniziare a ripristinare lo stato dei luoghi;
  2. i tempi a prescindere dal precedente punto 1) si allungano notevolmente con tutta una serie di complicazioni procedurali che portano l’assicurato, se ne ha la forza finanziaria, a doversi attrezzare: a) sicuramente con un avvocato penalista che gli deve seguire il fascicolo penale aperto contro ignoti; b) sicuramente con un perito di parte che, in base ai consulenti che il perito della compagnia decide di nominare per le verifiche del caso, a sua volta si deve attrezzare per poter sostenere un corretto contradittorio.
  3. l’ulteriore certezza è che l’assicurato tra maggiori costi che deve sostenere derivanti dalla gestione del sinistro, quasi mai coperti dalle polizze tranne l’onorario periti, ed il rischio dell’interruzione dell’attività e/o ritardata ripresa dell’attività produttiva per le verifiche e le indagini derivanti dal sospetto del danno doloso, per certo peggiora ulteriormente la sua situazione patrimoniale.

Domanda: a proposito, ma la ritardata ripresa e/o interruzione dell’attività produttiva possono essere indennizzate da una polizza danni indiretti?

Risposta: vi rimando ad una mia prossima news sulle coperture assicurative danni indiretti dove approfondirò anche questo argomento.

Ma quindi, per l’incendio doloso l’assicurazione non paga?

Come primo step forse è bene capire quando un incendio si può definire doloso?

Si può definire tale quando:

  1. o viene provato e quindi condannato o l’assicurato stesso o un terzo;
  2. oppure durante gli accertamenti peritali emergono e vengono provate in modo oggettivo ed inoppugnabile le cause dell’incendio che non si possono ricondurre ad una serie di circostanze causali, ma bensì a circostanze volute e studiate per lo scopo di generare un incendio. Quindi al verificarsi del caso 2) non abbinato all’opzione 1) l’assicurazione pagherà sempre perché non è provato il dolo dell’assicurato quindi è presumibile il dolo del terzo rimasto ignoto. Invece il caso 1) con l’assicurato condannato per incendio doloso l’assicurazione non pagherà mai.

Ma se in caso di incendio doloso ci sono anche danni terzi che vogliono essere risarciti: chi paga?

Risposta: questa è una bellissima domanda a tal punto che non rispondo con una risposta ma bensì con un’altra domanda ed esattemente…

Domanda: ma perché i terzi danneggiati da un incendio di natura dolosa, subito per esempio da un loro confinante, possono chiedere il risarcimento dei danni da loro subiti?

Risposta: altrettanto bella domanda alla quale come prima risposta darei:

  1. se l’incendio è doloso non spetta nessun risarcimento al terzo danneggiato!!!!!!!!!!
  2. come seconda ed ulteriore risposta integrerei purtroppo ancora non con quattro risposte ma con quattro domande ed esattamente:
  • ma quando un incendio si può definire doloso per non pagare il terzo danneggiato?
  • è sufficiente il fatto che il perito di colui che ha subito l’incendio doloso abbia trovato prove che riconducono al dolo per non pagare il terzo danneggiato?
  • oppure è necessario che ci sia una condanna penale di un soggetto terzo per non pagare il terzo danneggiato?
  • oppure nel caso in cui ci siano le prove del dolo ma il pubblico ministero archivia il fascicolo penale contro ignoti o per mancanza di prove contro il presunto responsabile o perché nessun responsabile è stato individuato, è sufficiente per non pagare il terzo danneggiato?

La / le risposta/e alle quattro domande – risposte, in realtà netta e chiara non c’è mi limiterei a scrivere quanto segue:

  1. nulla deve colui che è stato vittima dell’incendio doloso al terzo danneggiato solo nel caso in cui viene condannato in modo definitivo il terzo responsabile dell’atto doloso, perché sarà costui a dover risarcire il danno, sempre che ne abbia la capacità patrimoniale;
  2. ogni altra situazione deve essere valutata caso per caso e per un più approfondito parere si rimanda ad esperti di giurisprudenza in materia e casomai fosse di interesse potrebbe il Team di Sinistro aiuto esservi di supporto nel reperire il professionista più adatto per questo approfondimento.

Incendio dal pubblico ministero rubricato come doloso con danni a terzi confinanti non assicurati: un caso reale

Luogo di accadimento: provincia di Brescia;

Attività svolta da chi ha subito l’incendio: commercio di beni del settore del bricolage vario;

Fatti accaduti: incendio di beni posti sotto una tettoia sita in un piazzale dell’attività;

Fatti concomitanti rilevanti per la determinazione dei danni a terzi: forte vento che ha spinto le fiamme in direzione dei confinanti;

Attività svolte dai confinanti:

  • carrozzeria;
  • commercio di materiali idraulici.

Danni subiti dai confinanti:

  • la carrozzeria ha subito parecchi danni a veicoli di clienti posti nel piazzale esterno confinante;
  • l’attività che commercializzava materiali idraulici solo qualche vetrate e qualche muro parzialmente annerito.

Danni lamentati dai terzi danneggiati:

  • la carrozzeria circa € 30.000,00;
  • l’attività di commercio di materiali idraulici circa € 10.000,00;

Quantificazione complessiva del danno da parte del perito:

  • per la carrozzeria conferma € 30.000,00;
  • per l’attività di commercio di materiali idraulici conferma € 10.000,00;

Liquidazione da parte della compagnia di assicurazione: NESSUNA.

L’argomentazione addotta è da ricondurre al fatto che il Pubblico Ministero competente ha aperto fascicolo penale per atto doloso contro ignoti. Quindi fino a prova contraria trattasi di atto doloso ed in quanto tale non c’è responsabilità alcuna da parte dell’imprenditore a cui si è incendiato il magazzino esterno. Il fascicolo penale è poi stato archiviato perché decorsi i termini per le indagini.

Domanda: quindi essendo stato chiuso il procedimento penale contro ignoti la compagnia di assicurazione ha pagato i terzi danneggiati?

Risposta: no.

Domanda: perché?

Risposta: perché la chiusura delle indagini da parte del P.M. non è stata fatta con la motivazione “il reato non sussiste“.

Domanda: quindi?

Risposta: quindi, poiché potenzialmente un responsabile dell’atto doloso sarebbe potuto sempre emergere, proprio perché l’archiviazione non è stata fatta con la formula del “ ….. reato non sussiste …..”, la compagnia ha ritenuto corretto continuare a negare il risarcimento dei danni a terzi.

Scenario conseguente: si è creata una grave situazione di stallo per cui da una parte i terzi danneggiati che minacciavano una causa, la compagnia che non voleva scucire un euro e l’assicurato in mezzo;

Cosa abbiamo fatto:

  1. nel frattempo la compagnia aveva indennizzato il danno all’assicurato non come doloso, perché gli stessi Vigili del Fuoco hanno rilevato delle cause presumibilmente accidentali;
  2. abbiamo obiettato alla compagnia che benchè il fascicolo penale fosse stato archiviato senza la formula del “ …..reato non sussiste….. “, nel rapporto contrattuale con l’assicurato non poteva portare avanti questa eccezione, diversamente anche il danno all’assicurato l’avrebbe dovuto pagare come doloso;
  3. abbiamo fatta presente alla compagnia che l’assicurato nulla avrebbe anticipato di tasca propria ai terzi danneggiati lasciandosi citare in giudizio, in modo tale che a sua volta l’assicurato avrebbe citato in giudizio la compagnia con tutte le conseguenze del caso tra cui anche i maggiori costi che la compagnia avrebbe dovuto sopportare.

Conclusione: la compagnia giunse a “più miti consigli“ e decise di pagare quasi integralmente il danno ai terzi danneggiati chiedendo all’assicurato una piccola percentuale partecipazione a titolo transattivo.

Riflessioni che emergono da questo case history:

quando un sinistro, per i motivi più strani, finisce nel “vorticoso gorgo“ del danno doloso e ci sono danni a terzi, il rischio maggiore che possa accadere è che l’ignaro assicurato che ha subito dal presunto evento doloso rischia di rimanere stritolato nella morsa terzo danneggiato / suo assicuratore totalmente impotente.

In questi casi non si può far altro, qualora ce ne sia lo spazio di forzare le situazioni per evitare le cause, magari rinunciando a qualcosa

Ti trovi per tua sfortuna in una situazione del genere? Ne vuoi sapere di più senza che per te tutto ciò possa costituire un impegno alcuno? Contattaci!!!!!! 

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