Il 16 marzo 2026 è scaduto il termine di 24 mesi che il D.M. 232/2023, il decreto attuativo della legge Gelli-Bianco, concedeva alle strutture sanitarie e sociosanitarie per adeguarsi a una serie di obblighi organizzativi, tra cui il più impegnativo: l'istituzione del Comitato Valutazione Sinistri (CVS).
Se gestisci una RSA, un poliambulatorio, un laboratorio di analisi, un centro di diagnostica o una clinica odontoiatrica organizzata in forma societaria, questa norma ti riguarda... e il termine per adeguarti è già passato.
Non è un dettaglio che si può rimandare.
Vediamo perché.
Chi è obbligato, esattamente ?
Il decreto definisce “struttura” obbligata ogni realtà sanitaria e sociosanitaria, pubblica o privata, che a qualunque titolo renda prestazioni sanitarie a favore di terzi (art. 1, comma 1, lett. h).
L'obbligo non dipende dal fatturato o dal numero di dipendenti, ma dalla natura dell'attività e dalla presenza di una struttura organizzativa complessa: sono quindi obbligate le RSA e case di cura, i poliambulatori e i laboratori di analisi, i centri di diagnostica per immagini e fisioterapia, le cliniche odontoiatriche in forma di Srl o società tra professionisti (STP), gli studi associati complessi.
Ne sono esclusi, di norma, solo gli studi monoprofessionali di un singolo libero professionista senza una reale infrastruttura aziendale.
Cosa devi avere, per legge ?
L'articolo 16 del decreto impone di istituire, con un atto organizzativo interno, la funzione di valutazione dei sinistri: un comitato che non può essere una sola figura, ma deve integrare obbligatoriamente competenze di medicina legale, di gestione del rischio (risk management), di valutazione dei danni (perito/loss adjuster) e profili amministrativo-legali interni.
Il comitato deve esaminare le denunce di sinistro, valutare la responsabilità della struttura o del professionista, quantificare il danno patrimoniale e biologico, e interfacciarsi con gli eventuali fondi interni in caso di auto-assicurazione.
Cosa rischi se non l'hai ancora istituito ?
Il decreto non prevede una multa diretta per la mancata istituzione del CVS. Ma trattarlo come facoltativo è un errore di prospettiva: l'esposizione indiretta è reale, e tocca quattro fronti diversi.
Sul piano amministrativo, in sede di controllo ASL o Regione la mancanza del comitato è una violazione dei parametri organizzativi minimi; per le strutture private accreditate, può incidere sul mantenimento dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Sul piano giudiziario civile, se un paziente cita in giudizio la struttura, la legge Gelli-Bianco lega esplicitamente il livello di organizzazione interna alla valutazione della colpa: l'assenza del CVS viene letta come sintomo di inefficienza organizzativa, e senza un'istruttoria medico-legale tempestiva e tracciata la struttura arriva in causa senza gli elementi tecnici per difendersi.
Sul piano assicurativo, l'articolo 15 dello stesso decreto impone la cooperazione strutturata tra assicuratore e struttura proprio attraverso il CVS: senza di esso, la compagnia può contestare la mala gestio delle denunce, e al rinnovo del contratto applicare premi più alti o rifiutarsi di assicurare strutture prive dei controlli richiesti.
Per le strutture pubbliche, infine, liquidare sinistri senza il preventivo vaglio del CVS espone i vertici a contestazioni per danno erariale davanti alla Corte dei Conti.
Perché molte strutture medio-piccole sono ancora scoperte ?
Le competenze richieste dalla legge, in particolare risk management e valutazione dei danni, raramente esistono già all'interno di una RSA, un poliambulatorio o una clinica odontoiatrica di dimensioni medie: sono competenze specialistiche, tipiche del mondo assicurativo, non del personale sanitario o amministrativo che normalmente compone l'organico di queste strutture. Il risultato è che molte strutture hanno l'obbligo di legge, ma non hanno all'interno le persone giuste per adempierlo.
Come si risolve questa inadempienza, senza costruire una funzione interna da zero?
Il decreto stesso ammette che le competenze del CVS possano essere “interne o esterne” alla struttura.
CIB mette a disposizione, in convenzione, la competenza di loss adjuster richieste dalla norma, affiancando la struttura nella costituzione del comitato, nell'istruttoria dei sinistri e nel dialogo con l'assicurazione, senza doverle costruire internamente.
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