11 agosto 2021

SCADENZA POLIZZA RC PROFESSIONALE: RISCHIO SCOPERTURE SE CAMBIO ASSICURATORE?

Sei un libero professionista iscritto ad un albo professionale? Riponi attenzione nel momento della scadenza della tua polizza rc professionale?

Chissà quanto volte ti è capitato di cambiarla in prossimità della scadenza perché il tuo assicuratore è venuto a proporti una polizza migliore e meno costosa.

Chissà quante volte l’hai fatto senza leggere nulla fidandoti proprio perché l’assicuratore era il medesimo.

Pensi di aver fatto bene?

Rispondere a questa ultima domanda non è semplicissimo, in aiuto ci viene l’esperienza, per cui sono innumerevoli i casi capitati in cui lo stesso assicuratore, inteso come la medesima compagnia di assicurazione tramite i propri intermediari, ha proposto il rinnovo della polizza in scadenza al medico, al commercialista (molti i casi visti per questo professionista)… peccato che la nuova polizza era solo in apparenza come la precedente.

Ma quindi quali sono le principali insidie da evitare di una polizza rc professionale?

Polizza rc professionale: le principali insidie

Insidia N.1: la particolarità delle dichiarazioni precontrattuali nella polizza rc professionale

Come primo argomento si ricorda quanto scritto in un altro nostro precedente articolo relativo alle dichiarazioni precontrattuali.

Infatti nel caso delle polizze rc professionali, le dichiarazioni precontrattuali sono basilari rispetto alla corretta stipula di una polizza rc professionale e quindi anche rispetto alla serenità di non aver problemi, casomai dovesse accadere un sinistro.

Le dichiarazioni precontrattuali nelle polizze rc professionali sono talmente importanti che la maggioranza degli assicuratori non si accontenta più di scriverle sul retro della polizza a piccoli caratteri ma richiede la compilazione di un questionario con tutte una serie di domande specifiche.

È chiaro che questo diverso approccio dell’assicuratore si può spiegare solo perché le polizze rc professionali, soprattutto quelle di alcune professioni, un po’ spaventano per l’entità e la frequenza degli eventuali sinistri che potrebbero accadere.

Quindi l’assicuratore in fase di sottoscrizione preferisce avere la certezza che l’assicurando risponda correttamente alle dichiarazioni precontrattuali proprio perché vuole essere messo in condizione di valutare al meglio il rischio da assumere e quindi il premio da chiedere.

Sorge spontaneo chiedersi: perché non si adotta sempre questo approccio assuntivo?

Ognuno ipotizzi una sua risposta…

Tornando a trattare più specificatamente delle polizze rc professionali può capitare che ad ogni cambio di polizza, anche con lo stesso assicuratore, che quest’ultimo richieda, per non ben definiti “motivi assuntivi”, la compilazione di un questionario assuntivo.

Il fatto, se capita, deve lasciare assolutamente perplessi perché all’interno del questionario assuntivo vi sono delle domande la cui risposta dell’assicurato, sia essa in buona o in male fede, può diventare un vero e proprio “boomerang”.

La domanda principe da cui diffidare è: sei a conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento danni?

Perché da questo domanda bisogna diffidare?

Semplice, sia che si risponda di no sia che si risponda di sì, si possono avere problemi.

Se si risponde di no e poi si denuncia un sinistro successivamente, che in qualche modo si lega a qualcosa, seppure in modo molto marginale e lontano con situazioni accadute in precedenza e non dichiarate proprio per la poca importanza data a queste situazioni, come minimo l’assicuratore eccepisce una parziale scopertura.

Se si risponde di sì, l’assicuratore prima di sottoscrivere la nuova polizza potrebbe chiedere un aumento del premio stante il fatto che il rischio potrebbe peggiorare/aggravare.

* Alla fine di questa news si rimanda ad un caso concreto che ci è capitato proprio sull’insidia N.1.

Insidia N.2: la mancanza di tacita proroga nelle polizze di rc professionale

Sono sempre più frequenti le polizze di rc professionale che alla loro naturale scadenza non necessitano di disdetta perché sono senza tacita proroga, peccato che sono pochi i professionisti assicurati a saperlo e a questi pochi che lo sanno spesso sfuggono le implicazioni contrattuali che tutto ciò comporta.

Quali sono le implicazioni contrattuali che una polizza senza tacita proroga può comportare?

Ecco qui di seguito l’elenco delle più importanti:

  1. non avendo l’assicuratore nessun obbligo al rinnovo, ad ogni rinnovo può modificare il premio richiesto e ciò a prescindere dall’andamento delle singola polizza;
  2. l’assicuratore ad ogni rinnovo può modificare anche le condizioni contrattuali;
  3. la compilazione ad ogni rinnovo del questionario assuntivo e per questo punto vedi quanto già scritto all’Insidia N.1;
  4. spesso le polizze di rc professionale sono intermediate da operatori specializzati che fanno mega accordi con gli assicuratori anche perché da anni intermediano innumerevoli polizze di rc professionale. Non è infrequente la situazione per cui questi assicuratori, per motivi propri, da un anno con l’altro decidano di rinnovare più le polizze in corso e lo possono fare tranquillamente proprio perché le polizze sono senza tacita proroga.

A quel punto cosa succede? Accade che l’intermediario rimpiazza i vari rischi con un altro assicuratore.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: a quali condizioni?

Risposta/suggerimento: meglio controllare approfonditamente la nuova polizza onde evitare di avere brutte soprese.

Insidia N.3: la durata della retroattività della polizza di rc professionale rispetto alla sua iniziale decorrenza.

Questa insidia viene trattata per ultima ma non per questo che sia men importante… anzi!!!!!!!!!!

Ma perché è importante la retroattività di una polizza rc professionale?

Perché un professionista assicurato ormai da anni si deve preoccupare di quanto temporalmente sia ampia la retroattività della sua polizza rc professionale?

Non è sufficiente aver avuto la polizza rc professionale per tutti gli anni da quando ho iniziato la libera professione?

La risposta all’ultima domanda è NO! Perché? Perché tutte le polizze di rc professionale operano a “claims made“ e non come la maggioranza di professionisti immaginano a “loss occurence“.

Ma cosa significano “claims made“ e “loss occurence“? Se ne vuoi sapere di più ti rimandiamo al nostro articolo dove abbiamo già approfondito questo argomento

Brevemente, la retroattività è molto importante perché, funzionando la polizza rc professionale a “claims made“, senza una retroattività pari ad almeno ai termini di prescrizioni previsti dal codice civile per agire contro un professionista, che possono ad arrivare anche a 10 anni dal momento in cui l’errore e/o l’omissione è stata commessa, la polizza di rc professionale che è stata sottoscritta non serve a nulla.

Polizza rc professionale e dichiarazione precontrattuali: un caso concreto

Professionista: Ingegnere.

Stato della polizza rc professionale: rinnovo con lo stesso assicuratore.

Polizza in essere da: 5 anni con lo stesso assicuratore.

Insidie della polizza:

  1. polizza rc professionale senza tacita proroga alla scadenza contrattuale;
  2. rinnovo della polizza alla scadenza annuale anniversaria con compilazione di questionario assuntivo.

Scadenza della polizza: 31 luglio.

Data di compilazione del questionario: 10 luglio.

Richiesta di risarcimento pervenuta: il 2 dicembre successivo al rinnovo della polizza.

Entità della richiesta di risarcimento: € 60.000,00 circa.

Racconto del caso concreto:

Premessa: prima di entrare nel vivo della questione, preme sottolineare come subito dopo il primo anno di polizza, capito come funzionavano i rinnovi annuali con le insidie conseguenti, abbiamo fatto presente al nostro cliente che forse male non sarebbe stato sottoscrivere polizza con tacita proroga per evitare l’insidia della compilazione del questionario assuntivo ad ogni ricorrenza annuale. In tal senso ci siamo mossi sul mercato assicurativo proponendo polizza con queste caratteristiche che però prevedeva un premio superiore di circa € 300,00 su € 1.300,00 di premio complessivo annuo. Il nostro cliente non ne ha voluto sapere ed ha continuato con la polizza che prevedeva ad ogni rinnovo annuale la compilazione del questionario assuntivo, sottovalutando la problematica esposta.

Caso concreto: successivamente alla compilazione del questionario che, come si evidenziava in precedenza, è stata il 10 luglio, esattamente il 21 luglio al professionista in questione arrivava una comunicazione di un cliente su possibili problematiche di progettazione relative ad un lavoro fatto qualche mese prima del quale l’ingegnere era stato progettista e direttore lavori. Il professionista, come è normale che fosse, non ha fatto mente locale e non ha considerato questa comunicazione rientrante nella fattispecie della domanda: Sei a conoscenza di fatti e/o circostanze che potrebbero determinare una richiesta di risarcimento danni? Alla quale aveva già risposto NO nel questionario compilato il 10 luglio.

Quindi l’ingegnere in questione non ha ovviamente integrato il questionario, quindi l’assicuratore non è stato avvisato e la polizza al 31 luglio è stata emessa senza che l’assicuratore fosse stato messo nella condizione di valutare il rischio in modo corretto, suo diritto sancito dal codice civile.

Ovviamente da questo circostanza è scaturito un sinistro, infatti il 2 dicembre dello stesso anno all’Ingegnere è arrivata richiesta di risarcimento danni per circa € 60.000,00 che è stata regolarmente girata all’assicuratore.

Domanda: a quel punto quale è stata la risposta dell’assicuratore?

Risposta: il sinistro è stato respinto in quanto in sede di rinnovo per la scadenza anniversaria del 31 luglio era stata omessa la circostanza per cui era giunta all’Ingegnere la comunicazione per cui su quel lavoro c’era dei problemi di natura progettuale.

Domanda: a quel punto quali sono state le obiezioni che abbiamo opposto all’assicuratore?

Risposta: le principali obiezioni sono state:

  1. che al momento della compilazione del questionario il professionista non aveva conoscenza della circostanza di cui aveva avuto notizia solo il 21 luglio, quindi invocare quanto previsto dal codice civile relativamente alle dichiarazioni precontrattuali inesatte e reticenti non era pertinente per questo caso;
  2. che l’assicuratore nulla ha fatto per sensibilizzare l’assicurando rispetto a circostanze e fatti rilevanti che potrebbero essere accaduti nel lasso temporale tra la compilazione del questionario e la stipula della polizza. È scontato che questo fosse un onere dell’assicuratore;
  3. che proprio per evitare problematiche di questo tipo è sempre più frequente la situazione per cui molti assicuratori, avveduti, prima di stipulare la polizza fanno compilare anche un “warranty statement“ sullo stato del rischio proprio per verificare se il questionario, magari compilato qualche settimana prima, sia da rettificare.

Domanda: che risposte ha dato l’assicuratore?

Risposta: purtroppo l’assicuratore non ha avuto voluto sentire ragione ed ha tenuto duro sulla sua posizione scorretta sia dal punto di vista giuridico che commerciale.

Domanda: cosa ha deciso di fare il professionista?

Risposta: supportati da un parere legale avevamo proposto al professionista di agire contro il proprio assicuratore, costui ha preferito trovare una buona transazione in proprio con i danneggiati ………… “ ……mandando al diavolo …….” tutti quanti.

Vuoi una consulenza:

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2) perché ti è stato rifiutato un sinistro perché in conflitto con le dichiarazioni rilasciate nel questionario assuntivo? .

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